Da qualche anno chi costruisce casa o affronta una ristrutturazione importante non può più scegliere liberamente l'impianto di riscaldamento: la legge impone di usare, almeno in parte, fonti rinnovabili. La norma è il decreto legislativo 199/2021, che recepisce la direttiva europea sulle rinnovabili. Rispettarlo fin dal progetto significa case più efficienti e bollette più leggere.

Di cosa si tratta

L'articolo 26 del decreto 199/2021 impone di usare fonti rinnovabili per coprire parte dei consumi di calore, elettricità e raffrescamento negli edifici nuovi e in quelli con ristrutturazioni rilevanti. Le percentuali da rispettare sono nell'Allegato III dello stesso decreto.

A chi si applica l'obbligo

Vale per le nuove costruzioni e per le ristrutturazioni rilevanti, cioè gli interventi più corposi previsti dalla normativa sull'efficienza energetica. Restano esclusi gli edifici temporanei (da rimuovere entro 24 mesi) e alcuni edifici militari. Per gli immobili vincolati dal punto di vista storico o paesaggistico, l'obbligo si applica solo se compatibile con il vincolo.

Quanto rinnovabile serve: le percentuali

Gli impianti rinnovabili devono coprire almeno il 60% dei consumi per l'acqua calda sanitaria e almeno il 60% della somma dei consumi per acqua calda, riscaldamento e raffrescamento (65% per gli edifici pubblici). L'obbligo non può essere assolto con impianti che producono solo elettricità usata per generare calore per effetto Joule (le comuni stufe elettriche).

È richiesta anche una potenza minima di impianti rinnovabili installati sopra, dentro o nelle pertinenze dell'edificio, calcolata in base alla superficie in pianta del fabbricato: il moltiplicatore è più alto per le nuove costruzioni rispetto agli edifici ristrutturati.

Requisito Edifici esistenti ristrutturati Edifici di nuova costruzione
Copertura consumi ACS Almeno 60% Almeno 60%
Copertura ACS + riscaldamento + raffrescamento Almeno 60% Almeno 60%
Coefficiente per la potenza minima installata 0,025 × superficie 0,05 × superficie
Copertura per edifici pubblici 65% 65%

L'obbligo di copertura non si applica se l'edificio è allacciato a una rete di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficiente, purché questa copra l'intero fabbisogno termico dell'edificio.

Quali impianti sono ammessi

Per rispettare l'obbligo si può ricorrere, anche in combinazione, a: pompe di calore (elettriche o a gas), impianti solari termici per l'acqua calda, impianti fotovoltaici integrati o aderenti al tetto, generatori a biomassa conformi ai requisiti ambientali e generatori ibridi (caldaia a condensazione più pompa di calore).

Su un tetto a falda, pannelli solari e fotovoltaici devono avere la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda; sui tetti piani non possono superare l'altezza della balaustra perimetrale (o 30 cm, se manca). Gli impianti fotovoltaici a terra non concorrono al rispetto dell'obbligo.

Impianto fotovoltaico integrato sul tetto di un edificio di nuova costruzione
Il fotovoltaico integrato nel tetto è tra le soluzioni più diffuse per rispettare l'obbligo di legge
Tecnico durante l'installazione di una pompa di calore esterna
Le pompe di calore sono spesso abbinate al fotovoltaico per coprire riscaldamento e raffrescamento

Le semplificazioni per installare gli impianti

Un impianto solare (termico o fotovoltaico) aderente o integrato nel tetto, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e senza modificare la sagoma dell'edificio, è considerato manutenzione ordinaria: non serve alcuna comunicazione al Comune. Negli altri casi basta una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), anche telematica. Per gli edifici vincolati resta necessaria l'autorizzazione paesaggistica.

Cosa succede se non si rispetta l'obbligo

Il mancato rispetto dell'obbligo comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio. Il progettista deve inserire i calcoli richiesti nella relazione energetica dell'edificio, di cui una copia viene trasmessa al GSE per il monitoraggio nazionale.

Quando l'obbligo non è tecnicamente possibile Se rispettarlo è tecnicamente impossibile, il progettista lo documenta nella relazione energetica, motivando perché nessuna soluzione è praticabile. L'edificio deve comunque raggiungere un valore limite di energia primaria non rinnovabile.

Le opportunità per chi ristruttura

Gli impianti installati per questi obblighi, se realizzati su edifici esistenti ristrutturati (non su nuove costruzioni), possono accedere agli incentivi statali per le rinnovabili, inclusi fondi di garanzia e prestiti agevolati. Un edificio efficiente riduce inoltre i costi futuri e migliora la classe energetica, utile anche in caso di vendita.

Gli errori più comuni da evitare

  1. Progettare l'impianto termico dopo l'edificio, invece che fin dal progetto: rischia di far bocciare la pratica.
  2. Dimenticare i calcoli dell'Allegato III nella relazione energetica, indispensabili per il titolo edilizio.
  3. Contare sul fotovoltaico a terra, che non concorre al rispetto dell'obbligo.

Un consiglio per chi costruisce in Basilicata

Tra i centri storici di Potenza e Matera e i nuovi insediamenti dell'entroterra, in Basilicata convivono esigenze diverse: dal recupero di edifici vincolati alla costruzione ad alta efficienza. Prima di avviare i lavori è utile farsi affiancare da un tecnico abilitato per dimensionare correttamente pompe di calore, solare termico e fotovoltaico.

Fonte e aggiornamenti Questa guida sintetizza i contenuti del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e in particolare l'articolo 26 e l'Allegato III. Le norme tecniche possono essere aggiornate nel tempo: prima di procedere verifica sempre il testo vigente o rivolgiti a un professionista.

Domande frequenti sugli obblighi per nuove costruzioni e ristrutturazioni

Quali edifici devono rispettare l'obbligo di usare fonti rinnovabili?
Gli edifici di nuova costruzione e quelli oggetto di ristrutturazioni rilevanti. Sono esclusi gli edifici temporanei da rimuovere entro 24 mesi e, con alcune condizioni, gli immobili vincolati dal punto di vista storico o paesaggistico.
Quale percentuale di consumi deve essere coperta da fonti rinnovabili?
Almeno il 60% dei consumi per l'acqua calda sanitaria e almeno il 60% della somma dei consumi per acqua calda, riscaldamento e raffrescamento. Per gli edifici pubblici la soglia sale al 65%.
Cosa succede se non si rispetta l'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili?
Il mancato rispetto dell'obbligo comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio. Se il rispetto è tecnicamente impossibile, il progettista deve documentarlo nella relazione energetica e l'edificio deve comunque raggiungere un valore limite di energia primaria non rinnovabile.
Un impianto fotovoltaico integrato nel tetto richiede sempre un permesso comunale?
No. Se l'impianto è aderente o integrato nel tetto, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento, e non modifica la sagoma dell'edificio, è considerato manutenzione ordinaria e non serve alcuna comunicazione al Comune. Negli altri casi è sufficiente una CILA.