Da qualche anno chi costruisce casa o affronta una ristrutturazione importante non può più scegliere liberamente l'impianto di riscaldamento: la legge impone di usare, almeno in parte, fonti rinnovabili. La norma è il decreto legislativo 199/2021, che recepisce la direttiva europea sulle rinnovabili. Rispettarlo fin dal progetto significa case più efficienti e bollette più leggere.
Di cosa si tratta
L'articolo 26 del decreto 199/2021 impone di usare fonti rinnovabili per coprire parte dei consumi di calore, elettricità e raffrescamento negli edifici nuovi e in quelli con ristrutturazioni rilevanti. Le percentuali da rispettare sono nell'Allegato III dello stesso decreto.
A chi si applica l'obbligo
Vale per le nuove costruzioni e per le ristrutturazioni rilevanti, cioè gli interventi più corposi previsti dalla normativa sull'efficienza energetica. Restano esclusi gli edifici temporanei (da rimuovere entro 24 mesi) e alcuni edifici militari. Per gli immobili vincolati dal punto di vista storico o paesaggistico, l'obbligo si applica solo se compatibile con il vincolo.
Quanto rinnovabile serve: le percentuali
Gli impianti rinnovabili devono coprire almeno il 60% dei consumi per l'acqua calda sanitaria e almeno il 60% della somma dei consumi per acqua calda, riscaldamento e raffrescamento (65% per gli edifici pubblici). L'obbligo non può essere assolto con impianti che producono solo elettricità usata per generare calore per effetto Joule (le comuni stufe elettriche).
È richiesta anche una potenza minima di impianti rinnovabili installati sopra, dentro o nelle pertinenze dell'edificio, calcolata in base alla superficie in pianta del fabbricato: il moltiplicatore è più alto per le nuove costruzioni rispetto agli edifici ristrutturati.
| Requisito | Edifici esistenti ristrutturati | Edifici di nuova costruzione |
|---|---|---|
| Copertura consumi ACS | Almeno 60% | Almeno 60% |
| Copertura ACS + riscaldamento + raffrescamento | Almeno 60% | Almeno 60% |
| Coefficiente per la potenza minima installata | 0,025 × superficie | 0,05 × superficie |
| Copertura per edifici pubblici | 65% | 65% |
L'obbligo di copertura non si applica se l'edificio è allacciato a una rete di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficiente, purché questa copra l'intero fabbisogno termico dell'edificio.
Quali impianti sono ammessi
Per rispettare l'obbligo si può ricorrere, anche in combinazione, a: pompe di calore (elettriche o a gas), impianti solari termici per l'acqua calda, impianti fotovoltaici integrati o aderenti al tetto, generatori a biomassa conformi ai requisiti ambientali e generatori ibridi (caldaia a condensazione più pompa di calore).
Su un tetto a falda, pannelli solari e fotovoltaici devono avere la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda; sui tetti piani non possono superare l'altezza della balaustra perimetrale (o 30 cm, se manca). Gli impianti fotovoltaici a terra non concorrono al rispetto dell'obbligo.
Le semplificazioni per installare gli impianti
Un impianto solare (termico o fotovoltaico) aderente o integrato nel tetto, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e senza modificare la sagoma dell'edificio, è considerato manutenzione ordinaria: non serve alcuna comunicazione al Comune. Negli altri casi basta una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), anche telematica. Per gli edifici vincolati resta necessaria l'autorizzazione paesaggistica.
Cosa succede se non si rispetta l'obbligo
Il mancato rispetto dell'obbligo comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio. Il progettista deve inserire i calcoli richiesti nella relazione energetica dell'edificio, di cui una copia viene trasmessa al GSE per il monitoraggio nazionale.
Le opportunità per chi ristruttura
Gli impianti installati per questi obblighi, se realizzati su edifici esistenti ristrutturati (non su nuove costruzioni), possono accedere agli incentivi statali per le rinnovabili, inclusi fondi di garanzia e prestiti agevolati. Un edificio efficiente riduce inoltre i costi futuri e migliora la classe energetica, utile anche in caso di vendita.
Gli errori più comuni da evitare
- Progettare l'impianto termico dopo l'edificio, invece che fin dal progetto: rischia di far bocciare la pratica.
- Dimenticare i calcoli dell'Allegato III nella relazione energetica, indispensabili per il titolo edilizio.
- Contare sul fotovoltaico a terra, che non concorre al rispetto dell'obbligo.
Un consiglio per chi costruisce in Basilicata
Tra i centri storici di Potenza e Matera e i nuovi insediamenti dell'entroterra, in Basilicata convivono esigenze diverse: dal recupero di edifici vincolati alla costruzione ad alta efficienza. Prima di avviare i lavori è utile farsi affiancare da un tecnico abilitato per dimensionare correttamente pompe di calore, solare termico e fotovoltaico.